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Articolo
1 - Denominazione, natura e sede.
Articolo 2 - Scopi della
Fondazione.
Articolo 3 - Modalità
e strumenti per il perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 4 - Patrimonio.
Articolo 5 - Destinazione del
reddito.
Articolo
6 - Organi.
Articolo 7 - Requisiti di onorabilità.
Articolo 8 - Incompatibilità.
Articolo 9 - Conflitto di interessi.
Articolo 10 - Sospensione
e decadenza dalle cariche.
Articolo 11 - Comunicazione
relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibiltà.
Articolo 12 - Indennità,
compensi e rimborsi.
Articolo 13 - Consiglio Generale.
Articolo 14 - Competenze del
Consiglio Generale.
Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni
del Consiglio Generale.
Articolo 16 - Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 17 - Competenze del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19 - Presidente.
Articolo 20 - Collegio dei
Revisori.
Articolo 21 - Segretario Generale.
Articolo 22 - Libri e scritture
contabili.
Articolo 23 - Bilancio e documento
programmatico previsionale.
Articolo 24 - Trasformazione,
fusione e scioglimento.
Articolo 25 - Norme transitorie.
Articolo
1 - Denominazione, natura e sede.
1.
La Fondazione Monte di Parma, di seguito chiamata anche Fondazione, è
una persona giuridica privata senza fine di lucro, con piena autonomia
statutaria e gestionale, regolata dal Codice civile, dalle altre leggi
e dal presente Statuto.
2. La Fondazione ha durata illimitata ed
è la continuazione ideale della Banca del Monte di Parma, Monte
di Credito su Pegno, già Monte di Credito di Parma, istituito dal
Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di Credito su Pegno
di 1° categoria con r.d. 4 gennaio 1925 n. 44, da cui è stata
scorporata l'attività bancaria in data 12 ottobre 1991 in attuazione
del progetto di ristrutturazione approvato con d.m. Tesoro del 4 ottobre
1991.
3. La Fondazione ha sede in Parma (PR),
piazzale Jacopo Sanvitale n. 1.
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Articolo
2 Scopi della Fondazione.
1.
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria azione
prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato
dalla provincia di Parma nei seguenti settori rilevanti:
a)
ricerca;
b) istruzione e formazione;
c) arte, conservazione del patrimonio artistico, valorizzazione delle
attività e dei beni culturali e ambientali;
d) sanità;
e) assistenza alle categorie sociali deboli.
2.
La Fondazione nella realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti,
ha cura di utilizzare, nei termini previsti dal successivo articolo 5,
il reddito derivante dallinvestimento del proprio patrimonio nel
rispetto dei vincoli ad esso afferenti.
3. Gli scopi di promozione dello sviluppo economico
locale vengono perseguiti tramite loperatività nei settori
rilevanti.
4. La Fondazione può sostenere iniziative
riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di
italiani allestero nonché interventi per la cultura tipica
del territorio e di solidarietà ad alto contenuto sociale anche
al di fuori del territorio nazionale.
5. La Fondazione al fine di rendere più efficace la propria
azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del
territorio di operatività, può limitare la propria attività
transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o a più
settori tra quelli rilevanti ai sensi dellarticolo 1, lett. d) del
decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e previsti dallo Statuto.
6.
La Fondazione sostiene gli organismi del volontariato, anche costituiti
di fatto, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui allarticolo
15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
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Articolo
3 Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi
statutari.
1.
La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione
pluriennale.
2.
La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti,
può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali
di cui allarticolo, 1 lett. h), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione
istituisce specifiche contabilità separate.
3.
Lattività della Fondazione per il perseguimento degli scopi
statutari e disciplinata mediante regolamento che indica i criteri
attraverso i quali vengono selezionati i progetti e le iniziative da finanziare,
allo scopo di assicurare la trasparenza dellattività, la
motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle
risorse.
4.
La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della
gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare,
in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o
indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi
natura con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
5.
La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto
della previsione di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 17
maggio 1999 n. 153, solamente in enti o società che abbiano per
oggetto esclusivo lesercizio di imprese strumentali.
6.
Ai fini di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di
impiegarlo in modo da ottenerne una adeguata remunerazione, la Fondazione
può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse
da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di statuto.
7.
La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente
Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari
necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini; inoltre,
e comunque sempre nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione,
può contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni
o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo
pari al 10 per cento del proprio patrimonio, secondo lultimo bilancio
approvato, e comunque non può contrarre debiti né ricevere
garanzie per importo complessivo superiore al 20 per cento del proprio
patrimonio, secondo lultimo bilancio approvato.
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Articolo
4 - Patrimonio.
1.
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento
degli scopi statutari.
2.
Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:
a)
da cespiti mobiliari ed immobiliari;
b)
da accantonamenti a fondi e riserve aventi natura patrimoniale.
3.
Il patrimonio si incrementa per effetto di:
a)
accantonamenti alla riserva obbligatoria;
b)
riserve ed accantonamenti facoltativi di cui all'articolo 5, comma 1,
lett. e) del presente Statuto, istituibili solo previa favorevole valutazione
dellAutorità di Vigilanza;
c)
liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate
all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del
testatore;
d)
plusvalenze relative alle partecipazioni nella società bancaria
conferitaria, ai sensi e nei limiti di cui allarticolo 9, comma
4, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
4.
Il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio,
in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività,
con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata
della Fondazione dotata di piena autonomia gestionale.
5.
La gestione del patrimonio secondo le determinazioni del Consiglio Generale
o è svolta con modalità organizzative interne che assicurano
la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero è
affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
6.
La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
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Articolo
5 - Destinazione del reddito.
1.
La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo
il seguente ordine:
a)
spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle
spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla
Fondazione;
b)
oneri fiscali;
c)
riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di
Vigilanza;
d)
almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare
minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi
dell'articolo 10, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai
settori rilevanti previsti dal presente Statuto;
e)
reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati
dal Consiglio Generale, ed istituibili solo previa favorevole valutazione
dellAutorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di
natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di programmazione
degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e
prudente gestione.
f)
erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2
. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio
ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai titolari dei
suoi Organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai
dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo
articolo 12.
3.
La Fondazione provvede alle erogazioni previste dall'articolo 15 della
legge 11 agosto 1991 n. 266.
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Articolo
6 - Organi.
1.
Sono Organi della Fondazione:
a)
il Consiglio Generale, con funzione di Organo di indirizzo;
b)
il Consiglio di Amministrazione, con funzione di Organo di Amministrazione;
c)
il Presidente della Fondazione;
d)
il Collegio dei Revisori, con funzione di Organo di Controllo.
2.
L'attività della Fondazione è diretta dal Segretario Generale
eventualmente coadiuvato da un Vice Segretario Generale.
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Articolo
7 - Requisiti di onorabilità.
1.
I titolari di uno degli Organi (collegiali o monocratici) della Fondazione,
elencati nell'articolo 6 dello Statuto, debbono godere dei diritti civili
e politici ed essere di condotta corretta.
2.
Non possono essere titolari di Organi della Fondazione:
a)
coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità
o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
b)
coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione;
c)
coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1)
a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e
dalle norme in materia di mercato, valori mobiliari e di strumenti
di pagamento;
2)
a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro
V del Codice civile e nel r. d. 16 marzo 1942, n. 267; per uno dei
delitti in materia di imposte dirette o di Iva; per uno dei delitti
contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II,
libro II, del codice penale; per un delitto contro l'ordine pubblico;
la fede pubblica; l'economia pubblica, l'industria, il commercio;
e il patrimonio;
3)
a pena detentiva non inferiore ad un anno per qualunque altro delitto
non colposo;
d)
coloro ai quali con sentenza irrevocabile sia stata applicata, su richiesta
di parte, una pena detentiva per uno dei delitti sopra menzionati alla
lettera c) nn. 1) e 2) ovvero una pena detentiva non inferiore ad un
anno per uno dei delitti sopra indicati alla lettera c) n. 3).
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Articolo
8 - Incompatibilità.
1.
Non possono essere titolari di uno degli Organi di cui all'articolo 6
del presente Statuto:
a)
coloro che non hanno o perdono, in qualsiasi momento, i requisiti previsti
dallo Statuto medesimo;
b)
il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso del
Presidente della Fondazione, di uno dei componenti del Consiglio Generale,
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario
Generale;
c)
i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge
di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado
incluso;
d)
i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Ministri, i Sottosegretari
di Stato, i membri della Corte Costituzionale, i magistrati giudicanti
o requirenti di ogni giurisdizione, i Sindaci, i Presidenti e i membri
di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali e delle rispettive Giunte;
e)
i soggetti cui il presente Statuto assegni il compito di designare uno
o più membri del Consiglio Generale e i titolari degli organi
di amministrazione e di controllo dell'ente cui tale soggetto appartiene
nonché i dipendenti di tali soggetti e coloro che con essi abbiano
rapporti di collaborazione anche a tempo determinato; con la precisazione
che questa previsione di incompatibilità non può essere
elusa attraverso designazioni "incrociate";
f)
coloro che ricoprono cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione
e controllo di altre Fondazioni;
g)
coloro che ricoprono la carica di amministratore e di direttore generale
nonché i dipendenti della società bancaria conferitaria;
h)
i titolari degli organi di rappresentanza e di amministrazione degli
organismi destinatari di interventi se con tali organismi la Fondazione
ha rapporti organici e stabili istituiti anche mediante convenzione;
i)
coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione;
j)
coloro che essendo stati titolari di uno degli Organi della Fondazione
menzionati all'articolo 6 dello Statuto ne sono stati dichiarati decaduti;
k)
coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni
di cui all'art 10 del presente Statuto.
2.
I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono
assumere la carica di amministratore della società bancaria conferitaria,
pena la decadenza dalla carica ricoperta nella Fondazione.
3.
Sono tra loro reciprocamente incompatibili gli uffici di componente
del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
dei Revisori, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che fa
parte sia del Consiglio Generale che del Consiglio di Amministrazione.
Il titolare di un Organo che assuma la carica in un altro dei predetti
Organi decade dal primo e deve essere sostituito con la stessa procedura
seguita per la nomina originaria.
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Articolo
9 - Conflitto di interessi.
1.
I componenti degli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni
in cui abbiano personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti ed
affini fino al terzo grado interessi in conflitto con quelli della Fondazione,
devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi
dal partecipare alle deliberazioni medesime. Relativamente al Presidente
della Fondazione, la comunicazione va fatta al Consiglio Generale.
2.
Lorgano di appartenenza adotta il provvedimento di sospensione quando
insorge conflitto di interessi temporaneo e adotta quello di decadenza
se il conflitto non ha natura temporanea ovvero nellipotesi di omissione
dolosa della comunicazione prevista nel comma precedente.
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Articolo
10 - Sospensione e decadenza dalle cariche.
1.
I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto sono sospesi
dalla carica ricoperta nelle seguenti ipotesi:
a)
condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lett. c);
b)
applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente
articolo 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
c)
applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo
10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo
3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
d)
applicazione di una misura cautelare personale coercitiva.
2.
I titolari degli organi di cui all'articolo 6 dello Statuto sono dichiarati
decaduti qualora, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti o
vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di
cui all'articolo 8 o omettano dolosamente di comunicare la sussistenza
di una delle situazioni che comportano la sospensione.
3.
Determina del pari la decadenza dall'ufficio la mancata partecipazione
alle adunanze dell'organo di appartenenza per tre volte consecutive senza
giustificato motivo.
4.
La decadenza è pronunciata, quanto al Presidente della Fondazione,
dal Consiglio Generale e, quanto agli altri titolari, dall'organo di appartenenza.
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Articolo
11 - Comunicazione relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibiltà.
1.
I titolari degli organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto devono
dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e incompatibilità
che li riguardano all'organo di appartenenza; quanto al Presidente della
Fondazione, provvede ed è destinatario della comunicazione il Consiglio
Generale.
2.
L'organo di appartenenza adotta i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.
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Articolo
12 - Indennità, compensi e rimborsi.
1.
Ai componenti del Consiglio Generale e ai membri di Commissioni consultive
o di studio, temporanee o permanenti, spetta una medaglia di presenza
per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle
spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità
di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate
dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.
2.
Al Presidente, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
e ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione nonché
al Presidente del Collegio dei Revisori e ai restanti componenti del Collegio
stesso spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni
degli Organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza,
oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della
medaglia di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Consiglio
Generale, sentito il Collegio dei Revisori.
3.
Non e' consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa
giornata.
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Articolo
13 - Consiglio Generale.
1.
Il Consiglio Generale è composto, oltre che dal Presidente della
Fondazione, che lo presiede, da nove membri, i quali devono risiedere
nella Provincia di Parma da almeno tre anni e possedere adeguate conoscenze
specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali
all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza
operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico
o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici
o privati.
2. Il Presidente della Fondazione e gli altri componenti del Consiglio
Generale durano in carica sei anni. Il loro mandato non è rinnovabile.
3. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio
Generale, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione
ai soggetti cui compete il potere di designazione, invitando a farla pervenire
alla Fondazione non oltre i sessanta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione unitamente alla documentazione eventualmente richiesta
ai fini della verifica del possesso nel designato dei requisiti necessari
per la nomina.
4. Nei 15 giorni successivi il Consiglio Generale procede alla
nomina. Il Presidente della Fondazione dà comunicazione dell'avvenuta
nomina al soggetto designante e al soggetto nominato.
5.
Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno
o più membri del Consiglio Generale nominati in base a designazione,
si procede alla sostituzione secondo le medesime modalità adottate
per la designazione e la nomina del membro o dei membri cessati. In questo
caso il termine per la comunicazione di cui al precedente comma 3 è
di 10 giorni dalla cessazione dell'ufficio. Il mandato dei componenti
nominati in sostituzione di membri cessati scade insieme a quello dei
componenti di nomina originaria rimasti in carica.
6.
Il Consiglio Generale scaduto rimane in carico sino all'insediamento del
nuovo Consiglio Generale.
7.
I nove membri sono designati come segue:
a)
due dal Sindaco del Comune di Parma;
b)
uno dal Presidente della Provincia di Parma;
c)
uno dal Presidente della Provincia di Parma su proposta dei Sindaci
dei
Comuni della Provincia di Parma, escluso il Sindaco del Comune di Parma,
convocati in apposita assemblea;
d)
due dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato della Provincia di Parma;e)
uno congiuntamente dai Vescovi delle
f)
uno dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma;
g)
uno scelto dal Consiglio Generale tra le persone che si sono distinte
nel campo del volontariato, tenendo conto delle segnalazioni alla Fondazione
da parte delle associazioni di volontariato operanti nella Provincia
di Parma. A tal fine, nel termine di cui al comma 3, il Segretario Generale
rende pubblico l'invito a segnalare, curando due inserzioni sui quotidiani
locali fatte a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra. Il
termine utile per far pervenire la segnalazione è di 30 giorni
dall'ultima delle due inserzioni.
8.
Se nel corso del mandato viene a mancare il membro del Consiglio scelto
ai sensi della lettera g) del comma 7, si procede alla sostituzione secondo
le modalità previste nella medesima lettera g). Il termine per
le inserzioni è di 15 giorni dalla cessazione del mandato. Il mandato
del sostituto scade insieme a quello degli altri componenti del Consiglio
Generale
9.
La nomina non comporta rappresentanza nel Consiglio Generale degli enti
dai quali proviene la designazione; l'ente designante non ha alcun potere
di indirizzo e di revoca del soggetto designato.
10.
I nove componenti eletti nel Consiglio Generale nominano il Presidente
della Fondazione, il quale non può essere scelto tra coloro che
sono stati nominati a comporre il Consiglio Generale stesso.
11.
Una volta nominato, il Presidente della Fondazione convoca una nuova seduta
del Consiglio Generale per la nomina, allinterno del Consiglio stesso,
del membro cui attribuire la Vice Presidenza del Consiglio Generale, nonché
per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
12.
Il Consiglio Generale può richiedere agli enti designanti che le
candidature vengano proposte mediante rose di tre nominativi e che le
designazioni concernano soggetti in possesso di requisiti di specifica
professionalità nell'ambito di uno o più dei settori rilevanti
di cui all'articolo 2 del presente Statuto. Nel caso in cui le candidature
vengano espresse mediante rose di nominativi, il Consiglio Generale procede
alla nomina mediante singole votazioni per ogni rosa proposta e a tal
fine ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo
voto indicando il nominativo prescelto all'interno della rosa, risultando
pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In
caso di parità tra due o piu' nominativi si procede ad una nuova
votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui anche a seguito di
tale votazione si determini un risultato di parità la nomina è
effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.
13.
Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda agli adempimenti
di propria spettanza con le modalità e i termini di cui al presente
Statuto, alla nomina provvede direttamente in via sostitutiva il Consiglio
Generale in piena autonomia; tale nomina in via sostitutiva compete al
Prefetto della Provincia di Parma nel caso in cui, in via sostitutiva,
il Consiglio Generale abbia già provveduto alla nomina di quattro
consiglieri.
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Articolo
14 - Competenze del Consiglio Generale.
1.
Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le attribuzioni ad
esso riservate dalla legge e, in particolare, le deliberazioni concernenti:
a)
la modificazione dello Statuto;
b)
l'approvazione e la modificazione del regolamento di cui all'articolo
3;
c)
la nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del
Consiglio Generale e la loro revoca;
d)
la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei
restanti membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere
scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Parma da
almeno tre anni, nonché la revoca degli stessi;
e)
la nomina e, ove ricorra una giusta causa, la revoca del Presidente
e dei restanti componenti del Collegio dei Revisori;
f)
l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori nonchè
dei singoli componenti del Consiglio Generale;
g)
l'istituzione di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle
proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni
e la composizione, fermo restando che, qualora a far parte di dette
Commissioni siano chiamati componenti degli organi della Fondazione,
lincarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera,
con indicazione delleventuale compenso, sentito il Collegio Sindacaleh)
la verifica relativamente al Presidente della Fondazione e agli altri
membri del Consiglio Generale della sussistenza dei requisiti, delle
incompatibilita', delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione
dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni;
i)
l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
j)
la determinazione di programmi pluriennali di attivita' con riferimento
alla necessita' del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti
dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili
e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operativita'
e le priorita' degli interventi;
k)
l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro
il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee
di operativita' e di intervento per l'esercizio successivo;
l)
la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della
politica degli investimenti, lacquisizione e la dismissione delle
partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali, la verifica dei
risultati;
m)
l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
n)
le operazioni di trasformazione, di fusione e di scioglimento della
Fondazione;
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Articolo
15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale.
1.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione,
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio
Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questultimo,
dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure,
in subordine, per età anagrafica.
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi presso la sede della Fondazione o altrove ed ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno
un terzo dei membri o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti
da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei
singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori;
in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica
o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato
per la riunione.
4. Alle riunioni del Consiglio Generale sono di regola invitati,
senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Ad esse partecipa il Segretario Generale, o, in caso di sua assenza o
impedimento, il Vice Segretario Generale, ove nominato, oppure chi sia
all'uopo delegato dal Presidente della Fondazione, il quale redige il
verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale,
ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta
segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede
l'adunanza.
5. Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente
della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
del Consiglio Generale. o, in caso di assenza o impedimento anche di questultimo,
dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure,
in subordine, per età anagrafica.
6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto al
voto.
7. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
8.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi, esclusi
gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione e scioglimento
della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti
della Fondazione, all'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di singoli
componenti del Consiglio Generale nonche' alla revoca degli stessi, per
le quali e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi
dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità
di voti la proposta si intende non approvata.
9.
Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta
anche di un solo consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge
le funzioni di scrutatore.
10.
Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite anche
quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti
gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione
e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi,
che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti
e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi
tali presupposti, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta
nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario
della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
11.
Per le nomine spettanti al Consiglio Generale si procede mediante singole
votazioni per ciascuna nomina da effettuare, ove ciascun membro del Consiglio
Generale può esprimere un solo voto, risultando pertanto eletto
il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità
tra due o piu' nominativi si procede ad una nuova votazione limitata ai
soggetti che abbiano ottenuto in parità il maggior numero di voti;
nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato
di ulteriore parità, la nomina viene effettuata sulla base del
criterio di maggiore anzianità anagrafica.
12.
Avvenuta la nomina del Consiglio Generale, entro i successivi 10 giorni
il Presidente in carica ne convoca l'adunanza ai fini dell'insediamento
e della nomina del Presidente della Fondazione. Fino al momento di tale
nomina l'adunanza è presieduta dal membro del Consiglio Generale
più anziano.
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Articolo
16 - Consiglio di Amministrazione.
1.
Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente della Fondazione,
che ne e' membro di diritto e che lo presiede, dal Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione e da altri quattro membri.
2.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguate
conoscenze specifiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali
all'attivita' della Fondazione e devono avere maturato una esperienza
operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico
o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici
o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
3.
Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri quattro
membri non possono essere nominati tra coloro che compongono il Consiglio
Generale e sono scelti mediante procedure di tipo comparativo - selettivo
ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti
di professionalità.
4.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato del
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri quattro
membri è rinnovabile per una sola volta.
5.
Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in
carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo.
6.
Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o
piu' membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione
convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del
Consiglio di Amministrazione. Il mandato di coloro che sono nominati in
sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato dei
predecessori.
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Articolo
17 Competenze del Consiglio di Amministrazione.
1.
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente
riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2.
In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione
le deliberazioni concernenti:
a)
la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione
definita dal Consiglio Generale nonché ogni altra attività
inerente i compiti della Fondazione;
b)
la predisposizione del bilancio desercizio e della relazione sulla
gestione;
c)
la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
d)
la definizione del regolamento degli uffici e delle norme relative allorganico
e al trattamento del personale;
e)
lassunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti
di lavoro;
f)
la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della
sussistenza dei suoi requisiti, delle situazioni di incompatibilità
e delle cause di sospensione e di decadenza, nonché ladozione
entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
g)
la verifica, relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione,
escluso il Presidente della Fondazione, della sussistenza dei requisiti,
delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione,
con assunzione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni;
h)
lesercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni
societarie e le nomine e le designazioni di competenza della Fondazione;
i)
listituzione di commissioni consultive o di studio nellambito
delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone
le funzioni e la composizione, fermo restando che, qualora a far parte
di dette Commissioni siano chiamati componenti degli organi della Fondazione,
lincarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera,
con indicazione delleventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale;
3.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più
dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti particolari
poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono
a fornire adeguata informativa in ordine allesercizio dei poteri
delegati.
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Articolo
18 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
1.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della
Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche
di questultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione
più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.
2.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso
la sede della Fondazione o altrove, e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre
membri del Consiglio o il Collegio dei Revisori.3.
Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo della riunione e lelenco degli argomenti da trattare,
devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax, almeno tre giorni
prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti
del Consiglio e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione
avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo
almeno un giorno prima dellora fissata per la riunione.
4.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente
della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche
di questultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione
più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.
5.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6.
Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza
o impedimento, il Vice Segretario Generale, ove nominato, oppure, in subordine,
chi sia alluopo delegato da chi presiede la riunione, per redigere
il verbale e sottoscriverlo insieme al presidente.
7.
Quando il Consiglio ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di
riunirsi in seduta segreta, funge da segretario un consigliere designato
da chi presiede ladunanza.
8.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi esclusi gli astenuti:
in caso di parità prevale il voto del presidente.
ORASono
fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta
anche di un solo consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge
le funzioni di scrutatore.
10.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute
a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti,
che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in
tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito
lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto
sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti,
la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova
il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione,
onde consentire la stesura del relativo verbale.
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Articolo
19 Presidente.
1.
Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della
Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha le funzioni di:
a)
convocare e presiedere il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
b)
assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione
di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione
allo stesso nella prima riunione;
c)
svolgere attività di impulso e coordinamento nelle materie di
competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione
e vigilare sullesecuzione delle relative deliberazioni e sullandamento
generale della Fondazione.
2.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con
eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate
dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza
o impedimento anche di questultimo, dal componente del Consiglio
di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per
età anagrafica; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce
il Presidente costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento.
3.
Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli
atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti degli Organi
della Fondazione, al Segretario Generale ovvero a dipendenti o a terzi.
4.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può
altresì delegare in via continuativa e anche per categorie di atti,
la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio stesso,
al Segretario Generale o a dipendenti.
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Articolo
20 Collegio dei Revisori.
1.
Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio,
da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei
Revisori Contabili e residenti nella Provincia di Parma da almeno tre
anni.
2. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati
dal Consiglio Generale; per l'individuazione dei soggetti da nominare
il Consiglio Generale può chiedere segnalazioni al Sindaco del
Comune di Parma, al Presidente della Provincia di Parma e al Presidente
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma.
3. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e possono
essere confermati una sola volta.
4. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino allinsediamento
del successore.
5.
Il Collegio dei Revisori verifica, relativamente ai suoi componenti effettivi
o supplenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità,
delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti
provvedimenti entro 30 giorni.
6.
Se un membro effettivo del Collegio viene sospeso subentra fino alla cessazione
della causa di sospensione il supplente più anziano d'età.
7.
Se viene a mancare un membro effettivo subentra il membro supplente più
anziano d'età, che resta in carica sino alla successiva riunione
del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie
per l'integrazione dell'organo.
8.
In caso di impedimento del Presidente del Collegio, la Presidenza è
assunta dal membro più anziano di età.
9.
Il mandato del membro o dei membri nominati in sostituzione scade con
quello del Collegio.
10.
Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite
dagli articoli 2403-2407 del Codice civile in quanto applicabili nonché
dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
11.
I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Generale e
del Consiglio di Amministrazione.
12.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
13.
Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori devono
risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.
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Articolo
21 Segretario Generale.
1.
Il Segretario Generale è il capo degli uffici burocratici e del
personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle
sue funzioni.
2.
Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione
professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo
della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio
nellambito della libera professione o in posizioni di responsabilità
presso enti o aziende di dimensioni adeguate.
3.
Al Segretario Generale si applicano le previsioni del presente Statuto
in materia di onorabilità, incompatibilità, fatta eccezione
per quelle inerenti i rapporti di dipendenza con la Fondazione, nonché
quelle in tema di conflitti di interesse, di sospensione e di decadenza.
4.
Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale
e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive;
partecipa inoltre alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio,
con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione; provvede
ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando
la corrispondenza e gli atti relativi; e compie atti o categorie di atti
per i quali abbia avuto delega.
5.
In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è
sostituito dal Vice Segretario Generale, se nominato, o da altra persona
alluopo delegata dal Presidente della Fondazione. Di fronte ai terzi
la firma di chi sostituisce il Segretario Generale fa prova della sua
assenza o del suo impedimento.
6.
Ove lo ritenga opportuno per coadiuvare il Segretario Generale, il
Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale,
cui si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2 nonché
le disposizioni dettate per il Segretario Generale dal presente Statuto
relativamente ai requisiti di onorabilità, alle incompatibilità,
ai conflitti di interesse, alla sospensione e alla decadenza.
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Articolo
22 Libri e scritture contabili.
1.
La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo
al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2.
La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro inventari e gli
altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività
ed in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali
libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice
civile e delle altre norme vigenti in materia.
3.
Nel caso di cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali,
viene tenuta una specifica contabilità separata e viene predisposto
uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale della Fondazione.
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Articolo
23 Bilancio e documento programmatico previsionale.
1.
Lesercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale
approva il documento programmatico previsionale dellattività
della Fondazione relativo allesercizio successivo, predisposto dal
Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio Generale; il documento programmatico previsionale deve essere
trasmesso allAutorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla
sua approvazione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione
redige, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento,
il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione. Entro il medesimo
termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio
dei Revisori. Entro il 15 aprile il bilancio, unitamente alla relazione
del Consiglio di Amministrazione e a quella del Collegio dei Revisori,
è trasmesso al Consiglio Generale il quale lo approva entro il
30 aprile e, nei 15 giorni successivi all'approvazione, lo trasmette all'Autorità
di Vigilanza.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico
e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, in una
apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e
gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti
delle diverse categorie di destinatari.
5.
Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara
rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dellattività
svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione
delle forme di investimento del patrimonio.
6.
Le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione
sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio
Generale.
7.
La Fondazione comunque si attiene al regolamento dellAutorità
di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
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Articolo
24 Trasformazione, fusione e scioglimento.
1.
La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dallAutorità
di Vigilanza ai sensi dell articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi
in o con enti che perseguano gli stessi fini.
2.
La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può sciogliersi
con deliberazione del Consiglio Generale, applicandosi al riguardo larticolo
11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
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Articolo
25 Norme transitorie.
1.
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione
da parte dellAutorita di Vigilanza e a tale data diviene operativa
lincompatibilità di cui allarticolo 28, comma 4, decreto
legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
2.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci in carica alla
data di approvazione del nuovo Statuto restano transitoriamente nel loro
ufficio fino all'insediamento dei nuovi organi.
3.
Nel periodo transitorio il Consiglio di Amministrazione in carica alla
data di entrata in vigore del presente Statuto provvede alle formalità
strumentali relative alla costituzione dei nuovi Organi, effettuando in
particolare le nomine dei singoli membri del Consiglio Generale entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al
successivo comma 5, e provvede agli altri adempimenti obbligatori per
legge o per disposizione dellAutorita di Vigilanza e all'esercizio
di funzioni di ordinaria amministrazione.
4.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione in carica effettua la comunicazione prevista
dall'articolo 13, comma 3, del presente Statuto, affinchè i soggetti
cui competono le designazioni dei membri del Consiglio Generale nei successivi
90 giorni le facciano pervenire alla Fondazione.
5.
Entro lo stesso termine di 30 giorni il Segretario Generale cura le due
inserzioni sui quotidiani locali dell'invito di cui all'articolo 13, comma
7, lett. g), del presente Statuto, e il termine per l'utile segnalazione
scade il novantesimo giorno successivo all'ultima inserzione.
6.
Lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica provvede
a convocare l'adunanza per l'insediamento del Consiglio Generale al fine
della nomina del Presidente della Fondazione, entro i dieci giorni successivi
al termine di 15 giorni stabilito al comma 3. Il Vice Presidente del Consiglio
Generale, i membri del Consiglio di Amministrazione compreso il Vice Presidente
e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale
in una successiva seduta convocata dal Presidente eletto.
7.
La disposizione dell'articolo 13, comma 11, dello Statuto, non si applica
alla designazione dei componenti del primo Consiglio Generale nonché
alla nomina di eventuali sostituti ai sensi dell'articolo 13, comma 5.
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A
lato trovate il testo integrale del nuovo Statuto della Fondazione che potete
scaricare facendo clic sull'icona sotto riportata.
file in formato .doc (246
KB)




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