Adottato dal Consiglio Generale nella seduta del 13 marzo 2006 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lettera del 13 aprile 2006

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede.
Articolo 2 - Scopi della Fondazione.
Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 4 - Patrimonio.
Articolo 5 - Destinazione del reddito.
Articolo 6 - Organi.
Articolo 7 - Requisiti di onorabilità.
Articolo 8 - Incompatibilità.
Articolo 9 - Conflitto di interessi.
Articolo 10 - Sospensione e decadenza dalle cariche.
Articolo 11 - Comunicazione relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibiltà.
Articolo 12 - Indennità, compensi e rimborsi.
Articolo 13 - Consiglio Generale.
Articolo 14 - Competenze del Consiglio Generale.
Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale.
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19 - Presidente.
Articolo 20 - Collegio dei Revisori.
Articolo 21 - Segretario Generale.
Articolo 22 - Libri e scritture contabili.
Articolo 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale.
Articolo 24 - Trasformazione, fusione e scioglimento.
Articolo 25 - Norme transitorie.

 

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede.

1. La Fondazione Monte di Parma, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150, dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.

2. La Fondazione ha durata illimitata ed è la continuazione ideale della Banca del Monte di Parma, Monte di Credito su Pegno, già Monte di Credito di Parma, istituito dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di Credito su Pegno di 1^ categoria con r.d. 4 gennaio 1925 n. 44, da cui è stata scorporata l'attività bancaria in data 12 ottobre 1991 in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con d.m. Tesoro del 4 ottobre 1991.

3. La Fondazione ha sede in Parma (PR), piazzale Jacopo Sanvitale n. 1.

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Articolo 2 — Scopi della Fondazione.

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla provincia di Parma.

2. La Fondazione indirizza la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito dei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

3. Il Consiglio Generale, in sede di definizione delle linee programmatiche triennali individua i settori rilevanti, fino ad un massimo di cinque, nell’ambito dei settori ammessi. Delle scelte dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di Vigilanza.

4. Gli scopi di promozione dello sviluppo economico locale vengono perseguiti tramite l’operatività nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

5. La Fondazione può sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di italiani all’estero nonché interventi per la cultura tipica del territorio e di solidarietà ad alto contenuto sociale anche al di fuori del territorio nazionale.

6. La Fondazione sostiene gli organismi del volontariato, anche costituiti di fatto, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

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Articolo 3 — Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari.

1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale.

2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all’articolo 1 lett. h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

3. L’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari e’ disciplinata mediante regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse.

4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.

6. Ai fini di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di impiegarlo in modo da ottenerne una adeguata remunerazione, la Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di Statuto.

7. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini; inoltre, e comunque sempre nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, può contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10 per cento del proprio patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato, e comunque non può contrarre debiti né ricevere garanzie per importo complessivo superiore al 20 per cento del proprio patrimonio, secondo l’ultimo bilancio approvato.

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Articolo 4 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:

a) da cespiti mobiliari ed immobiliari;
b) da accantonamenti a fondi e riserve aventi natura patrimoniale.

3. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
b) riserve ed accantonamenti facoltativi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e) del presente Statuto, istituibili solo previa favorevole valutazione dell’Autorità di Vigilanza;
c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
d) plusvalenze relative alle partecipazioni nella società bancaria conferitaria, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata della Fondazione dotata di piena autonomia gestionale, il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, ed assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

5. La gestione del patrimonio secondo le determinazioni del Consiglio Generale o è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero è affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 5 - Destinazione del reddito.

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti previsti dal presente Statuto;
e) reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale, ed istituibili solo previa favorevole valutazione dell’Autorità di Vigilanza, per far fronte ad esigenze di natura eccezionale di salvaguardia del patrimonio o di programmazione degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2 . La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai titolari dei suoi Organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo articolo 12.

3. I componenti gli Organi della Fondazione e gli enti ed i soggetti designanti di cui all’articolo 13 non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvi quelli destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti e soggetti designanti.

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Articolo 6 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

a) il Consiglio Generale, con funzione di Organo di indirizzo;
b) il Consiglio di Amministrazione, con funzione di Organo di Amministrazione;
c) il Presidente della Fondazione;
d) il Collegio dei Revisori, con funzione di Organo di Controllo.

2. L'attività della Fondazione è diretta dal Segretario Generale eventualmente coadiuvato da un Vice Segretario Generale.

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Articolo 7 - Requisiti di onorabilità.

1. I titolari di uno degli Organi (collegiali o monocratici) della Fondazione, elencati nell'articolo 6 dello Statuto, debbono godere dei diritti civili e politici ed avere un’idoneità etica, confacente ad un ente senza scopo di lucro.

2. Non possono essere titolari di Organi della Fondazione:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
b) coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercato, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
    2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel r. d. 16 marzo 1942, n. 267; per uno dei delitti in materia di imposte dirette o di Iva; per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II, libro II, del codice penale; per un delitto contro l'ordine pubblico; la fede pubblica; l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio;
   3) a pena detentiva non inferiore ad un anno per qualunque altro delitto non colposo;
d) coloro ai quali con sentenza irrevocabile sia stata applicata, su richiesta di parte, una pena detentiva per uno dei delitti sopra menzionati alla lettera c) nn. 1) e 2) ovvero una pena detentiva non inferiore ad un anno per uno dei delitti sopra indicati alla lettera c) n. 3).

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Articolo 8 - Incompatibilità.

1. Non possono essere titolari di uno degli Organi di cui all'articolo 6 del presente Statuto:

a) coloro che non hanno o perdono, in qualsiasi momento, i requisiti previsti dallo Statuto medesimo;
b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso del Presidente della Fondazione, di uno dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
d) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri della Corte Costituzionale, i magistrati giudicanti o requirenti di ogni giurisdizione, i Sindaci, i Presidenti e i membri di Consigli Regionali, Provinciali e Comunali e delle rispettive Giunte;
e) i soggetti cui il presente Statuto assegni il compito di designare uno o più membri del Consiglio Generale e i titolari degli Organi di amministrazione e di controllo dell'ente cui tale soggetto appartiene, nonché i dipendenti di tali soggetti e coloro che con essi abbiano rapporti di collaborazione anche a tempo determinato; con la precisazione che questa previsione di incompatibilità non può essere elusa attraverso designazioni “incrociate”;
f) coloro che ricoprono cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
g) coloro che ricoprono la carica di amministratore e di direttore generale nonché i dipendenti della società bancaria conferitaria;
h) i titolari degli Organi di rappresentanza e di amministrazione degli organismi destinatari di interventi se con tali organismi la Fondazione ha rapporti organici e stabili istituiti anche mediante convenzione;
i) coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione;
j) coloro che essendo stati titolari di uno degli Organi della Fondazione menzionati all'articolo 6 dello Statuto ne sono stati dichiarati decaduti;
k) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art 10 del presente Statuto.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Qualora i suddetti soggetti vengano nominati a ricoprire funzioni tra loro incompatibili, viene loro assegnato un termine di 15 giorni entro il quale devono optare per la carica che intendono conservare o assumere.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili gli uffici di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che fa parte sia del Consiglio Generale che del Consiglio di Amministrazione. Il titolare di un Organo che assuma la carica in un altro dei predetti Organi cessa dal primo e deve essere sostituito con la stessa procedura seguita per la nomina originaria.

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Articolo 9 - Conflitto di interessi.

1. I componenti degli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Relativamente al Presidente della Fondazione, la comunicazione va fatta al Consiglio Generale.

2. L’organo di appartenenza adotta il provvedimento di sospensione quando insorge conflitto di interessi temporaneo e adotta quello di decadenza se il conflitto non ha natura temporanea ovvero nell’ipotesi di omissione dolosa della comunicazione prevista nel comma precedente.

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Articolo 10 - Sospensione e decadenza dalle cariche.

1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto sono sospesi dalla carica ricoperta nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7, comma 2, lett. c);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
d) applicazione di una misura cautelare personale coercitiva.

2. I titolari degli Organi di cui all'articolo 6 dello Statuto sono dichiarati decaduti qualora, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 o omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione.

3. Determina del pari la decadenza dall'ufficio la mancata partecipazione alle adunanze dell'organo di appartenenza per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

4. La decadenza è pronunciata, quanto al Presidente della Fondazione, dal Consiglio Generale e, quanto agli altri titolari, dall'organo di appartenenza.

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Articolo 11 - Comunicazione relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibiltà.

1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto devono dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e incompatibilità che li riguardano all'organo di appartenenza; quanto al Presidente della Fondazione, provvede ed è destinatario della comunicazione il Consiglio Generale.

2. L'organo di appartenenza adotta i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.

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Articolo 12 - Indennità, compensi e rimborsi.

1. Ai componenti del Consiglio Generale e ai membri di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.

2. Al Presidente, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente del Collegio dei Revisori e ai restanti componenti del Collegio stesso spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.
3. Non e' consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

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Articolo 13 - Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da nove membri, i quali devono risiedere nella Provincia di Parma da almeno tre anni e possedere adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

2. Il Presidente della Fondazione e gli altri componenti del Consiglio Generale durano in carica sei anni. Il loro mandato è rinnovabile non più di una volta consecutiva.

3. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete il potere di designazione, invitando a farla pervenire alla Fondazione non oltre i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione unitamente alla documentazione eventualmente richiesta ai fini della verifica del possesso nel designato dei requisiti necessari per la nomina.

4. Il Consiglio Generale scaduto rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale.

5. I nove membri sono designati come segue:

a) due dal Sindaco del Comune di Parma;
b) uno dal Presidente della Provincia di Parma;
c) uno dal Presidente della Provincia di Parma su proposta dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Parma, escluso il Sindaco del Comune di Parma, convocati in apposita assemblea;
d) due dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato della Provincia di Parma;
e) uno congiuntamente dai Vescovi delle Diocesi di Parma e Fidenza;
f) uno dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma;
g) uno dal Consiglio Generale tra le persone che si sono distinte nel campo del volontariato, tenendo conto delle segnalazioni alla Fondazione da parte delle associazioni di volontariato operanti nella Provincia di Parma. A tal fine, nel termine di cui al comma 3, il Segretario Generale rende pubblico l'invito a segnalare, curando due inserzioni sui quotidiani locali fatte a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra. Il termine utile per far pervenire la segnalazione è di 30 giorni dall'ultima delle due inserzioni.

6. Il Consiglio Generale può chiedere agli enti e alle personalità designanti, che le candidature vengano proposte mediante rose di tre nominativi e chiede che le designazioni di cui al precedente comma 5 concernano soggetti in possesso di requisiti di specifica professionalità nell'ambito di uno o più dei settori rilevanti di cui all'articolo 2 del presente Statuto. Nel caso in cui le candidature vengano espresse mediante rose di nominativi, il Consiglio Generale procede alla nomina mediante singole votazioni per ogni rosa proposta e a tal fine ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all'interno della rosa, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica. Laddove la stessa persona sia designata nell’ambito di più terne, l’ente o la personalità la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

7. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda agli adempimenti di propria spettanza con le modalità e i termini di cui al presente Statuto, alla nomina provvede, assicurando che venga in ogni caso mantenuta la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali, direttamente in via sostitutiva il Consiglio Generale in piena autonomia; tale nomina in via sostitutiva compete al Prefetto della Provincia di Parma nel caso in cui, in via sostitutiva, il Consiglio Generale abbia già provveduto alla nomina di quattro consiglieri.

8. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Generale nominati in base a designazione, si procede alla sostituzione secondo le medesime modalità adottate per la designazione e la nomina del membro o dei membri cessati. In questo caso il termine per la comunicazione di cui al precedente comma 3 è di 10 giorni dalla cessazione dell'ufficio. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di membri cessati scade insieme a quello dei componenti di nomina originaria rimasti in carica. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un periodo non inferiore ad un anno.

9. Se nel corso del mandato viene a mancare il membro del Consiglio scelto ai sensi della lettera g) del comma 5, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste nella medesima lettera g). Il termine per le inserzioni è di 15 giorni dalla cessazione del mandato. Il mandato del sostituto scade insieme a quello degli altri componenti del Consiglio Generale. Anche in questo caso il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un periodo non inferiore ad un anno.

10. Il Consiglio Generale in carica, ricevuta la designazione dei nuovi membri, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l’esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto o dal Consiglio stesso ai sensi del precedente comma 6 e l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla loro nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. Il Presidente della Fondazione dà comunicazione dell'avvenuta nomina al soggetto designante e al soggetto nominato. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale provvede il Collegio dei Revisori.

11. La nomina non comporta rappresentanza nel Consiglio Generale degli enti dai quali proviene la designazione; l'ente designante non ha alcun potere di indirizzo e di revoca del soggetto designato.

12. Qualora insieme al mandato del Consiglio Generale sia scaduto anche quello del Presidente, il nuovo Consiglio Generale dovrà riunirsi entro quindici giorni dalla nomina dell’ultimo membro designato, per procedere alla nomina del Presidente della Fondazione. Qualora il mandato del Presidente cessi invece durante il mandato del Consiglio Generale, il Vice Presidente entro quindici giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della cessazione, convoca una seduta del Consiglio Generale per la nomina del Presidente. Qualora il Presidente venga scelto tra i membri del Consiglio Generale, si procederà a sostituire il Consigliere mancante secondo le norme di cui ai precedenti commi 8 e 9.

13. Il Presidente della Fondazione convoca una seduta del Consiglio Generale per la nomina, all’interno del Consiglio stesso, del membro cui attribuire la Vice Presidenza del Consiglio Generale, nonché, qualora anche il mandato del Consiglio di Amministrazione sia scaduto, per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

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Articolo 14 - Competenze del Consiglio Generale.

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le attribuzioni ad esso riservate dalla legge e, in particolare, le deliberazioni concernenti:
a) la modificazione dello Statuto;
b) l'approvazione e la modificazione del regolamento di cui all'articolo 3;
c) la nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Consiglio Generale e la loro revoca;
d) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere scelti tra cittadini italiani residenti nella Provincia di Parma da almeno tre anni, nonché la revoca degli stessi;
e) la nomina e, ove ricorra una giusta causa, la revoca del Presidente e dei restanti componenti del Collegio dei Revisori;
f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori nonché dei singoli componenti del Consiglio Generale;
g) l'istituzione di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione, fermo restando che, qualora a far parte di dette Commissioni siano chiamati componenti degli Organi della Fondazione, l’incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, con indicazione dell’eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori;
h) la verifica relativamente al Presidente della Fondazione e agli altri membri del Consiglio Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilita', delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni;
i) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
j) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori rilevanti di cui al precedente articolo 2. Nell’occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operativita' e di intervento per l'esercizio successivo;
l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali, la verifica dei risultati;
m) l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione; n) le operazioni di trasformazione, di fusione e di scioglimento della Fondazione;
o) l’autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dei componenti del Consiglio Generale;
p) l’affidamento delle funzioni di controllo contabile al Collegio dei Revisori ovvero ad un revisore contabile o ad una Società di revisione ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice civile.

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Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure, in subordine, per età anagrafica.

2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

4. Alle riunioni del Consiglio Generale sono di regola invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ad esse partecipa il Segretario Generale, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, ove nominato, oppure chi sia all'uopo delegato dal Presidente della Fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale, ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

5. Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure, in subordine, per età anagrafica.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto al voto.

7. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di singoli componenti del Consiglio Generale nonché alla revoca degli stessi, per le quali e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

10. Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

11. Per le nomine spettanti al Consiglio Generale si procede mediante singole votazioni per ciascuna nomina da effettuare, ove ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o piu' nominativi si procede ad una nuova votazione limitata ai soggetti che abbiano ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di ulteriore parità, la nomina viene effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

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Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente della Fondazione, che ne e' membro di diritto e che lo presiede, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri quattro membri.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguate conoscenze specifiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attivita' della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

3. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri quattro membri sono scelti mediante procedure di tipo comparativo - selettivo ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità. Qualora uno o più Consiglieri del Consiglio Generale siano nominati Vice Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione, cessano dalla carica di Consigliere di Consiglio Generale. I membri del Consiglio Generale mancanti verranno sostituiti secondo le norme di cui all’art. 13, commi 8 e 9.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Il mandato del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri quattro membri è rinnovabile per una sola volta.

5. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo.

6. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato dei predecessori. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un periodo non inferiore ad un anno.

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Articolo 17 — Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale nonché ogni altra attività inerente i compiti della Fondazione;
b) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
d) la definizione del regolamento degli uffici e delle norme relative all’organico e al trattamento del personale;
e) l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
f) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei suoi requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, nonché l’adozione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
g) la verifica, relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente della Fondazione, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con assunzione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni;
h) l’esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie e le nomine e le designazioni di competenza della Fondazione;
i) l’istituzione di commissioni consultive o di studio nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione, fermo restando che, qualora a far parte di dette Commissioni siano chiamati componenti degli Organi della Fondazione, l’incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, con indicazione dell’eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in ordine all’esercizio dei poteri delegati.

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Articolo 18 — Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima dell’ora fissata per la riunione.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, ove nominato, oppure, in subordine, chi sia all’uopo delegato da chi presiede la riunione, per redigere il verbale e sottoscriverlo insieme al Presidente.

7. Quando il Consiglio ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario un consigliere designato da chi presiede l’adunanza.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi esclusi gli astenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

10. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

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Articolo 19 — Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha le funzioni di:

a) convocare e presiedere il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
b) assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
c) svolgere attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigilare sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento.
3. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti degli Organi della Fondazione, al Segretario Generale ovvero a dipendenti o a terzi.

4. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può altresì delegare in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio stesso, al Segretario Generale o a dipendenti.

5. Qualora in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione venga a mancare il Presidente, il Consiglio Generale nomina il nuovo Presidente, il cui mandato avrà la durata di 6 anni dalla nomina. Alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino all’insediamento del successore.

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Articolo 20 — Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili e residenti nella Provincia di Parma da almeno tre anni.

2. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale; per l'individuazione dei soggetti da nominare il Consiglio Generale può chiedere segnalazioni al Sindaco del Comune di Parma, al Presidente della Provincia di Parma e al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma.

3. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati non più di una volta consecutiva.

4. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all’insediamento del successore.

5. Il Collegio dei Revisori verifica, relativamente ai suoi componenti effettivi o supplenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.

6. Se un membro effettivo del Collegio viene sospeso subentra fino alla cessazione della causa di sospensione il supplente più anziano d'età.

7. Se viene a mancare un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano d'età, che resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per l'integrazione dell'Organo.

8. In caso di impedimento del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta dal membro più anziano di età.

9. Il mandato del membro o dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.

10. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le responsabilità stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2403 bis, 2405 e 2407 del Codice civile.

11. I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

13. Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

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Articolo 21 — Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale è il capo degli uffici burocratici e del personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.

3. Al Segretario Generale si applicano le previsioni del presente Statuto in materia di onorabilità, incompatibilità, fatta eccezione per quelle inerenti i rapporti di dipendenza con la Fondazione, nonché quelle in tema di conflitti di interesse, di sospensione e di decadenza.

4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive; partecipa inoltre alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi; e compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega.

5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale, se nominato, o da altra persona all’uopo delegata dal Presidente della Fondazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

6. Ove lo ritenga opportuno per coadiuvare il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale, cui si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2 nonché le disposizioni dettate per il Segretario Generale dal presente Statuto relativamente ai requisiti di onorabilità, alle incompatibilità, ai conflitti di interesse, alla sospensione e alla decadenza

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Articolo 22 — Libri e scritture contabili.

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro inventari e gli altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività ed in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

3. Nel caso di cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e viene predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale della Fondazione.

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Articolo 23 — Bilancio e documento programmatico previsionale.

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale; il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all’Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente articolo 4, comma 4, dello Statuto.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori. Entro il 15 aprile il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e a quella del Collegio dei Revisori, è trasmesso al Consiglio Generale il quale lo approva entro il 30 aprile e, nei 15 giorni successivi all'approvazione, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

5. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

6. Le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale.

7. La Fondazione comunque si attiene al regolamento dell’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

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Articolo 24 — Trasformazione, fusione e scioglimento.

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’ articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in o con enti che perseguano gli stessi fini.

2. La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può sciogliersi con deliberazione del Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l’articolo 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

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Articolo 25 — Norme transitorie.

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell’Autorita’ di Vigilanza.

2. Gli Organi in carica al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie restano in carica fino alla naturale scadenza del loro originario mandato.

3. Il mandato dei componenti il Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 150 del 2004, non viene computato ai fini dei limiti di mandato di cui agli artt. 13, comma 2, e 16, comma 4.

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Statuto formato pdf




il Bilancio del 2004