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Adottato dal Consiglio Generale nella seduta del 13 marzo 2006 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lettera del 13 aprile 2006
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Articolo
1 - Denominazione, natura e sede.
Articolo 1 - Denominazione, natura e sede. 1. La Fondazione Monte di Parma, di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento approvato con decreto ministeriale 18 maggio 2004, n. 150, dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile. 2. La Fondazione ha durata illimitata ed è la continuazione ideale della Banca del Monte di Parma, Monte di Credito su Pegno, già Monte di Credito di Parma, istituito dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di Credito su Pegno di 1^ categoria con r.d. 4 gennaio 1925 n. 44, da cui è stata scorporata l'attività bancaria in data 12 ottobre 1991 in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con d.m. Tesoro del 4 ottobre 1991. 3. La Fondazione ha sede in Parma (PR), piazzale Jacopo Sanvitale n. 1.
Articolo 2 Scopi della Fondazione. 1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività rappresentato dalla provincia di Parma.
Articolo 3 Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari. 1. La Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale.
1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità. 3. Il patrimonio si incrementa per effetto di: a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
4. Con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata della Fondazione dotata di piena autonomia gestionale, il patrimonio viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, ed assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
Articolo 5 - Destinazione del reddito. 1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione; 2 . La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai titolari dei suoi Organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo articolo 12.
1. Sono Organi della Fondazione: a) il Consiglio Generale, con funzione di Organo di indirizzo;
2. L'attività della Fondazione è diretta dal Segretario Generale eventualmente coadiuvato da un Vice Segretario Generale. Articolo 7 - Requisiti di onorabilità. 1. I titolari di uno degli Organi (collegiali o monocratici) della Fondazione, elencati nell'articolo 6 dello Statuto, debbono godere dei diritti civili e politici ed avere un’idoneità etica, confacente ad un ente senza scopo di lucro.
a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
1. Non possono essere titolari di uno degli Organi di cui all'articolo 6 del presente Statuto: a) coloro che non hanno o perdono, in qualsiasi momento, i requisiti previsti dallo Statuto medesimo;
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. Qualora i suddetti soggetti vengano nominati a ricoprire funzioni tra loro incompatibili, viene loro assegnato un termine di 15 giorni entro il quale devono optare per la carica che intendono conservare o assumere.
Articolo 9 - Conflitto di interessi. 1. I componenti degli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Relativamente al Presidente della Fondazione, la comunicazione va fatta al Consiglio Generale.
Articolo 10 - Sospensione e decadenza dalle cariche. 1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto sono sospesi dalla carica ricoperta nelle seguenti ipotesi: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7, comma 2, lett. c);
2. I titolari degli Organi di cui all'articolo 6 dello Statuto sono dichiarati decaduti qualora, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 o omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione.
Articolo 11 - Comunicazione relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibiltà. 1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto devono dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e incompatibilità che li riguardano all'organo di appartenenza; quanto al Presidente della Fondazione, provvede ed è destinatario della comunicazione il Consiglio Generale. Articolo 12 - Indennità, compensi e rimborsi. 1. Ai componenti del Consiglio Generale e ai membri di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.
Articolo 13 - Consiglio Generale. 1. Il Consiglio Generale è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da nove membri, i quali devono risiedere nella Provincia di Parma da almeno tre anni e possedere adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
a) due dal Sindaco del Comune di Parma;
6. Il Consiglio Generale può chiedere agli enti e alle personalità designanti, che le candidature vengano proposte mediante rose di tre nominativi e chiede che le designazioni di cui al precedente comma 5 concernano soggetti in possesso di requisiti di specifica professionalità nell'ambito di uno o più dei settori rilevanti di cui all'articolo 2 del presente Statuto. Nel caso in cui le candidature vengano espresse mediante rose di nominativi, il Consiglio Generale procede alla nomina mediante singole votazioni per ogni rosa proposta e a tal fine ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all'interno della rosa, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica. Laddove la stessa persona sia designata nell’ambito di più terne, l’ente o la personalità la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.
Articolo 14 - Competenze del Consiglio Generale. 1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le attribuzioni ad esso riservate dalla legge e, in particolare, le deliberazioni concernenti:
Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale. 1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure, in subordine, per età anagrafica. 2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri o il Collegio dei Revisori. 3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. 4. Alle riunioni del Consiglio Generale sono di regola invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ad esse partecipa il Segretario Generale, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, ove nominato, oppure chi sia all'uopo delegato dal Presidente della Fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale, ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il Consigliere designato da chi presiede l'adunanza. 5. Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure, in subordine, per età anagrafica. 6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto al voto. 7. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto. 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di singoli componenti del Consiglio Generale nonché alla revoca degli stessi, per le quali e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. 9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. 10. Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. 11. Per le nomine spettanti al Consiglio Generale si procede mediante singole votazioni per ciascuna nomina da effettuare, ove ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o piu' nominativi si procede ad una nuova votazione limitata ai soggetti che abbiano ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di ulteriore parità, la nomina viene effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica. Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente della Fondazione, che ne e' membro di diritto e che lo presiede, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri quattro membri. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguate conoscenze specifiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attivita' della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari. 3. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri quattro membri sono scelti mediante procedure di tipo comparativo - selettivo ai fini della individuazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità. Qualora uno o più Consiglieri del Consiglio Generale siano nominati Vice Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione, cessano dalla carica di Consigliere di Consiglio Generale. I membri del Consiglio Generale mancanti verranno sostituiti secondo le norme di cui all’art. 13, commi 8 e 9. 4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Il mandato del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri quattro membri è rinnovabile per una sola volta. 5. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo. 6. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato dei predecessori. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un periodo non inferiore ad un anno. Articolo 17 Competenze del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. 2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in ordine all’esercizio dei poteri delegati. Articolo 18 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica. 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio dei Revisori. 3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima dell’ora fissata per la riunione. 4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica. 5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, ove nominato, oppure, in subordine, chi sia all’uopo delegato da chi presiede la riunione, per redigere il verbale e sottoscriverlo insieme al Presidente. 7. Quando il Consiglio ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario un consigliere designato da chi presiede l’adunanza. 8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi esclusi gli astenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. 10. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. 1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ha le funzioni di: a) convocare e presiedere il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nel Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento.
4. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può altresì delegare in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio stesso, al Segretario Generale o a dipendenti. 5. Qualora in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione venga a mancare il Presidente, il Consiglio Generale nomina il nuovo Presidente, il cui mandato avrà la durata di 6 anni dalla nomina. Alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino all’insediamento del successore. Articolo 20 Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente del Collegio, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili e residenti nella Provincia di Parma da almeno tre anni. 2. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale; per l'individuazione dei soggetti da nominare il Consiglio Generale può chiedere segnalazioni al Sindaco del Comune di Parma, al Presidente della Provincia di Parma e al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma. 3. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e possono essere confermati non più di una volta consecutiva. 4. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all’insediamento del successore. 5. Il Collegio dei Revisori verifica, relativamente ai suoi componenti effettivi o supplenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni. 6. Se un membro effettivo del Collegio viene sospeso subentra fino alla cessazione della causa di sospensione il supplente più anziano d'età. 7. Se viene a mancare un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano d'età, che resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per l'integrazione dell'Organo. 8. In caso di impedimento del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta dal membro più anziano di età. 9. Il mandato del membro o dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Collegio. 10. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le responsabilità stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2403 bis, 2405 e 2407 del Codice civile. 11. I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. 12. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. 13. Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio. Articolo 21 Segretario Generale. 1. Il Segretario Generale è il capo degli uffici burocratici e del personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni. 2. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell’ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate. 3. Al Segretario Generale si applicano le previsioni del presente Statuto in materia di onorabilità, incompatibilità, fatta eccezione per quelle inerenti i rapporti di dipendenza con la Fondazione, nonché quelle in tema di conflitti di interesse, di sospensione e di decadenza. 4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive; partecipa inoltre alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi; e compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega. 5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale, se nominato, o da altra persona all’uopo delegata dal Presidente della Fondazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale fa prova della sua assenza o del suo impedimento. 6. Ove lo ritenga opportuno per coadiuvare il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Segretario Generale, cui si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2 nonché le disposizioni dettate per il Segretario Generale dal presente Statuto relativamente ai requisiti di onorabilità, alle incompatibilità, ai conflitti di interesse, alla sospensione e alla decadenza Articolo 22 Libri e scritture contabili. 1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale. 2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro inventari e gli altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività ed in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice civile e delle altre norme vigenti in materia. 3. Nel caso di cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e viene predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale della Fondazione. Articolo 23 Bilancio e documento programmatico previsionale. 1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo all’esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale; il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all’Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente articolo 4, comma 4, dello Statuto. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori. Entro il 15 aprile il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e a quella del Collegio dei Revisori, è trasmesso al Consiglio Generale il quale lo approva entro il 30 aprile e, nei 15 giorni successivi all'approvazione, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza. 4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. 5. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. 6. Le forme di pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale. 7. La Fondazione comunque si attiene al regolamento dell’Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Articolo 24 Trasformazione, fusione e scioglimento. 1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’ articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in o con enti che perseguano gli stessi fini. 2. La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può sciogliersi con deliberazione del Consiglio Generale, applicandosi al riguardo l’articolo 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Articolo 25 Norme transitorie. 1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell’Autorita’ di Vigilanza. 2. Gli Organi in carica al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie restano in carica fino alla naturale scadenza del loro originario mandato. 3. Il mandato dei componenti il Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 150 del 2004, non viene computato ai fini dei limiti di mandato di cui agli artt. 13, comma 2, e 16, comma 4. |
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